Per il “principio di colpevolezza” la pena può essere applicata solo se sia provata l’esistenza di un “nesso psichico” fra il fatto di reato e il suo autore e se quest’ultimo ha avuto in effetti la possibilità di determinarsi ad agire altrimenti. Il dibattito teorico sulla libertà del volere sembra dimostrare che tali condizioni non sono compossibili. Da ciò non discende che al “principio di colpevolezza” si debba rinunciare o che esso debba essere riformulato in modo da renderlo compatibile con le finalità preventive della repressione penale, poiché il “principio di colpevolezza” vale proprio a limitare la rilevanza delle esigenze pragmatiche della prevenzione.

Sorte penale? La colpevolezza fra cause e caso

MILAZZO, LORENZO
2014-01-01

Abstract

Per il “principio di colpevolezza” la pena può essere applicata solo se sia provata l’esistenza di un “nesso psichico” fra il fatto di reato e il suo autore e se quest’ultimo ha avuto in effetti la possibilità di determinarsi ad agire altrimenti. Il dibattito teorico sulla libertà del volere sembra dimostrare che tali condizioni non sono compossibili. Da ciò non discende che al “principio di colpevolezza” si debba rinunciare o che esso debba essere riformulato in modo da renderlo compatibile con le finalità preventive della repressione penale, poiché il “principio di colpevolezza” vale proprio a limitare la rilevanza delle esigenze pragmatiche della prevenzione.
2014
Milazzo, Lorenzo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/663664
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