A differenza di altri Statuti, che nulla dicono sul punto oppure, se lo fanno, si limitano alla riproposizione di quanto previsto in Costituzione o non vanno oltre la mera sottolineatura dell'impegno della Regione nella promozione di forme di collaborazione interistituzionale, lo Statuto della Toscana, approvato nel 2005, attribuisce un rilievo particolare ai temi del regionalismo cooperativo. A questo si ispirano gli artt.68 e 69, che, nell’ambito del Titolo VII, rubricato «Gli altri rapporti istituzionali» (diversi cioè da quelli con gli enti locali), sono dedicati l’uno alle forme della collaborazione con le altre Regioni, l’altro alla cooperazione con lo Stato; il primo integrando il dettato costituzionale in materia di intese (art.117, 8° comma, Cost.) e prefigurando altresì forme di collaborazione interregionali ulteriori rispetto a quelle previste dalla stessa Costituzione, il secondo richiamando espressamente, forse per euritmia o forse, più probabilmente, per scelta politica consapevole, anche la cooperazione con lo Stato centrale. A queste disposizioni si aggiunge l’art.11, 3° comma, disposizione di tipo competenziale che attribuisce al Consiglio regionale il compito di concorrere «alla formazione degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali». Notevole rilievo, non solo sul piano giuridico ma anche, e prima ancora, su quello politico, assume dunque, nello Statuto oggi vigente, il tema dei rapporti con le altre Regioni e con lo Stato: respingendo istanze centrifughe e solipsistiche, il legislatore statutario sceglie infatti espressamente la collaborazione, sia verticale (centro-periferia) che orizzontale (tra Regioni), come criterio ispiratore della azione della Regione. L'esame delle disposizioni citate e la prassi applicativa fanno peraltro emergere alcuni profili problematici che destano talvolta non poche perplessità.
I raccordi con lo Stato e le altre Regioni
LOLLI, ILARIA
2015-01-01
Abstract
A differenza di altri Statuti, che nulla dicono sul punto oppure, se lo fanno, si limitano alla riproposizione di quanto previsto in Costituzione o non vanno oltre la mera sottolineatura dell'impegno della Regione nella promozione di forme di collaborazione interistituzionale, lo Statuto della Toscana, approvato nel 2005, attribuisce un rilievo particolare ai temi del regionalismo cooperativo. A questo si ispirano gli artt.68 e 69, che, nell’ambito del Titolo VII, rubricato «Gli altri rapporti istituzionali» (diversi cioè da quelli con gli enti locali), sono dedicati l’uno alle forme della collaborazione con le altre Regioni, l’altro alla cooperazione con lo Stato; il primo integrando il dettato costituzionale in materia di intese (art.117, 8° comma, Cost.) e prefigurando altresì forme di collaborazione interregionali ulteriori rispetto a quelle previste dalla stessa Costituzione, il secondo richiamando espressamente, forse per euritmia o forse, più probabilmente, per scelta politica consapevole, anche la cooperazione con lo Stato centrale. A queste disposizioni si aggiunge l’art.11, 3° comma, disposizione di tipo competenziale che attribuisce al Consiglio regionale il compito di concorrere «alla formazione degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali». Notevole rilievo, non solo sul piano giuridico ma anche, e prima ancora, su quello politico, assume dunque, nello Statuto oggi vigente, il tema dei rapporti con le altre Regioni e con lo Stato: respingendo istanze centrifughe e solipsistiche, il legislatore statutario sceglie infatti espressamente la collaborazione, sia verticale (centro-periferia) che orizzontale (tra Regioni), come criterio ispiratore della azione della Regione. L'esame delle disposizioni citate e la prassi applicativa fanno peraltro emergere alcuni profili problematici che destano talvolta non poche perplessità.File | Dimensione | Formato | |
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