La legge n. 110 del 22 luglio 2014 ha previsto prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali siano affidati alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell’arte.
Art. 9bis
FAMIGLIETTI, GIANLUCA
2015-01-01
Abstract
La legge n. 110 del 22 luglio 2014 ha previsto prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali siano affidati alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell’arte.File in questo prodotto:
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