Ha suscitato un certo dibattto, in America, la sentenza di condanna di un pasticciere che aveva rifiutato di cucinare la torta nuziale per una coppia lesbica. L'articolo si propone di esaminare la pronuncia il cui il la Corte dell’Oregon esamina a fondo il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di esprimere il proprio credo religioso ed il divieto di discriminazione, escludendo che il mancato confezionamento di un dolce nuziale concreti una libera espressione del proprio pensiero ed osservando che la questione «attiene, piuttosto, al rifiuto dei proprietari della pasticceria di servire un cliente per il suo orientamento sessuale», il che configura, oggettivamente, una discriminazione vietata dalla Legge. L’Autrice ne trae qualche indicazione anche per l’asfittico dibattito italiano: viene da chiedersi, difatti, se il giustificare singoli atti (o provvedimenti normativi) in nome dell’esercizio della libertà di opinione e di religione non rappresenti oggi piuttosto un escamotage per offrire loro copertura costituzionale senza entrare nel merito dei loro contenuti e delle loro implicazioni.

Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”

SPERTI, ANGIOLETTA
2015-01-01

Abstract

Ha suscitato un certo dibattto, in America, la sentenza di condanna di un pasticciere che aveva rifiutato di cucinare la torta nuziale per una coppia lesbica. L'articolo si propone di esaminare la pronuncia il cui il la Corte dell’Oregon esamina a fondo il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di esprimere il proprio credo religioso ed il divieto di discriminazione, escludendo che il mancato confezionamento di un dolce nuziale concreti una libera espressione del proprio pensiero ed osservando che la questione «attiene, piuttosto, al rifiuto dei proprietari della pasticceria di servire un cliente per il suo orientamento sessuale», il che configura, oggettivamente, una discriminazione vietata dalla Legge. L’Autrice ne trae qualche indicazione anche per l’asfittico dibattito italiano: viene da chiedersi, difatti, se il giustificare singoli atti (o provvedimenti normativi) in nome dell’esercizio della libertà di opinione e di religione non rappresenti oggi piuttosto un escamotage per offrire loro copertura costituzionale senza entrare nel merito dei loro contenuti e delle loro implicazioni.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/759852
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