Il Volume commenta gli art. 1228 e 1229 del Codice Civile. L'art. 1228 prevede la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione. L'art. 1229 prevede la nullità dei patti che escludono o limitano preventivamenet la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità, seconda edizione.

CECCHERINI, GRAZIA
2015-01-01

Abstract

Il Volume commenta gli art. 1228 e 1229 del Codice Civile. L'art. 1228 prevede la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione. L'art. 1229 prevede la nullità dei patti che escludono o limitano preventivamenet la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
2015
Ceccherini, Grazia
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/763867
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact