Il Volume commenta gli art. 1228 e 1229 del Codice Civile. L'art. 1228 prevede la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione. L'art. 1229 prevede la nullità dei patti che escludono o limitano preventivamenet la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità, seconda edizione.
CECCHERINI, GRAZIA
2015-01-01
Abstract
Il Volume commenta gli art. 1228 e 1229 del Codice Civile. L'art. 1228 prevede la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione. L'art. 1229 prevede la nullità dei patti che escludono o limitano preventivamenet la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.File in questo prodotto:
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