L'art.1229,comma secondo stabilisce l'invalidità di qualsiasi patto di esclusione o di esonero dalla responsabilità quando il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità
CECCHERINI, GRAZIA
2003-01-01
Abstract
L'art.1229,comma secondo stabilisce l'invalidità di qualsiasi patto di esclusione o di esonero dalla responsabilità quando il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.File in questo prodotto:
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