Nella decisione commentata il Tribunale di Milano afferma che la limitazione del diritto fondamentale al lavoro che consegua all'ingiusta privazione del titolo indispensabile al suo espletamento legittima il soggetto a chiedere il risarcimento della totalità dei pregiudizi patiti, sia di quelli economici, sia di quelli non patrimoniali, senza che assuma rilevanza la sussistenza del reato; inoltre in considerazione della fondamentale rilevanza dei diritti coinvolti, il danno non patrimoniale patito dal lavoratore viene commisurato in una percentuale elevata del quantum liquidato per il danno patrimoniale. Dopo aver ricordato il caso che ha dato origine al giudizio (nella specie emissione da parte dell'autorità prefettizia di un provvedimento di revoca del decreto di nomina a guardia giurata), l'A. mette in evidenza che, non risultando alcun contributo datoriale nella produzione del danno, è sul piano del rapporto con l'autorità amministrativa che emergono i profili di censurabilità idonei a garantire la meritevolezza di tutela delle pretese avanzate dal lavoratore. L'A. illustra quindi i due momenti e ambiti del sindacato di legittimità: quello che riguarda il provvedimento dell'autorità amministrativa e quello concernente la condotta della pubblica amministrazione dopo il proscioglimento dell'imputato. Seguono alcune riflessioni in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale.

La violazione degli interessi fondamentali del lavoratore e la quantificazione del danno non patrimoniale

FAVILLI, CHIARA
2004-01-01

Abstract

Nella decisione commentata il Tribunale di Milano afferma che la limitazione del diritto fondamentale al lavoro che consegua all'ingiusta privazione del titolo indispensabile al suo espletamento legittima il soggetto a chiedere il risarcimento della totalità dei pregiudizi patiti, sia di quelli economici, sia di quelli non patrimoniali, senza che assuma rilevanza la sussistenza del reato; inoltre in considerazione della fondamentale rilevanza dei diritti coinvolti, il danno non patrimoniale patito dal lavoratore viene commisurato in una percentuale elevata del quantum liquidato per il danno patrimoniale. Dopo aver ricordato il caso che ha dato origine al giudizio (nella specie emissione da parte dell'autorità prefettizia di un provvedimento di revoca del decreto di nomina a guardia giurata), l'A. mette in evidenza che, non risultando alcun contributo datoriale nella produzione del danno, è sul piano del rapporto con l'autorità amministrativa che emergono i profili di censurabilità idonei a garantire la meritevolezza di tutela delle pretese avanzate dal lavoratore. L'A. illustra quindi i due momenti e ambiti del sindacato di legittimità: quello che riguarda il provvedimento dell'autorità amministrativa e quello concernente la condotta della pubblica amministrazione dopo il proscioglimento dell'imputato. Seguono alcune riflessioni in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale.
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