I diritti politici sono rappresentati da quegli spazi di libertà che lo Stato riconosce ai cittadini affinché essi possano partecipare attivamente alla formazione delle decisioni pubbliche; tra questi occupa una posizione di primazia la previsione dell’art. 49 Cost. che consacra il diritto in-dividuale di costituire e di aderire ad un partito, che si atteggia pertanto a principale strumento di partecipazione politica dei cittadini, corollario della libertà di associazione. Al tempo stesso però i Costituenti, in ragione del massimo grado di imparzialità richiesto dallo svolgimento delle funzioni di alcune categorie di dipendenti pubblici – che avrebbero potuto essere compromesse dall’adesione ad un’associazione partitica – inserirono nel testo la previsione del terzo comma dell’art. 98, riservando al legislatore ordinario la facoltà di stabilire, in presenza di un ragionevole motivo, limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all’estero; una deroga quindi rispetto all’art. 49 Cost.
I limiti alle libertà politiche degli appartenenti alla Polizia di Stato
FAMIGLIETTI, GIANLUCA
2016-01-01
Abstract
I diritti politici sono rappresentati da quegli spazi di libertà che lo Stato riconosce ai cittadini affinché essi possano partecipare attivamente alla formazione delle decisioni pubbliche; tra questi occupa una posizione di primazia la previsione dell’art. 49 Cost. che consacra il diritto in-dividuale di costituire e di aderire ad un partito, che si atteggia pertanto a principale strumento di partecipazione politica dei cittadini, corollario della libertà di associazione. Al tempo stesso però i Costituenti, in ragione del massimo grado di imparzialità richiesto dallo svolgimento delle funzioni di alcune categorie di dipendenti pubblici – che avrebbero potuto essere compromesse dall’adesione ad un’associazione partitica – inserirono nel testo la previsione del terzo comma dell’art. 98, riservando al legislatore ordinario la facoltà di stabilire, in presenza di un ragionevole motivo, limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all’estero; una deroga quindi rispetto all’art. 49 Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.