All'esito di un percorso di ricerca di Ateneo e sviluppando le considerazioni svolte in occasione di un convegno di presentazione della ricerca stessa presso l'Università di Pisa, il lavoro riesamina criticamente scopi, presupposti e limiti della speciale legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006 all'interno dell'art. 52 c.p. Nell'intento di verificare l'adeguatezza della figura alle aspettative di miglior tutela che hanno indotto a suo tempo alla riforma, ci si interroga sulla esattezza della qualificazione di causa di giustificazione, prevalentemente assegnata alla fattispecie in esame, eppure contrassegnata da profili che la avvicinano ad esimente di marca soggettiva. L'interrogativo è ulteriormente sollecitato dall'insistenza di progetti di riforma che intenderebbero affrancare la figura dal tradizionale fondamento delle cause di giustificazione. Si procede quindi ad esaminare compiutamente i riflessi di ordine sostanziale e processuale, sia penale che extrapenale, che la qualificazione come scusante, anziché come scriminante, assegnata alla figura, comporterebbe sulla sua disciplina applicativa, in rapporto alle esigenze di tutela che pur muovono a innovare ancora l'esimente.
La legittima difesa domiciliare: una scriminante "sensibile" ad istanze scusanti?
NOTARO, DOMENICO
2016-01-01
Abstract
All'esito di un percorso di ricerca di Ateneo e sviluppando le considerazioni svolte in occasione di un convegno di presentazione della ricerca stessa presso l'Università di Pisa, il lavoro riesamina criticamente scopi, presupposti e limiti della speciale legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006 all'interno dell'art. 52 c.p. Nell'intento di verificare l'adeguatezza della figura alle aspettative di miglior tutela che hanno indotto a suo tempo alla riforma, ci si interroga sulla esattezza della qualificazione di causa di giustificazione, prevalentemente assegnata alla fattispecie in esame, eppure contrassegnata da profili che la avvicinano ad esimente di marca soggettiva. L'interrogativo è ulteriormente sollecitato dall'insistenza di progetti di riforma che intenderebbero affrancare la figura dal tradizionale fondamento delle cause di giustificazione. Si procede quindi ad esaminare compiutamente i riflessi di ordine sostanziale e processuale, sia penale che extrapenale, che la qualificazione come scusante, anziché come scriminante, assegnata alla figura, comporterebbe sulla sua disciplina applicativa, in rapporto alle esigenze di tutela che pur muovono a innovare ancora l'esimente.File | Dimensione | Formato | |
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