In attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Queste ultime sono sostituite dalle Autorità di Sistema Portuale, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. In relazione alla materia dei servizi portuali, il decreto interviene sancendo, all’art. 7, che le quindici Autorità di Sistema Portuale indicate svolgano alcune specifiche funzioni strategiche di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area. In particolare, si prevede che esse si occupino dell’indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle attività autorizzatorie e concessorie previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Le nuove Autorità di Sistema hanno, inoltre, compiti, come le precedenti autorità portuali, di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16 della medesima legge, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si conferma, come nel testo vigente prima della riforma, che le Autorità di Sistema non possono svolgere, né in via diretta né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Esse possono disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, compresa l’assunzione di partecipazioni in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale. Viene, infine, prevista l’istituzione dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, organo in cui confluisce la rappresentanza delle categorie professionali operanti in porto, avente funzioni consultive, di partenariato economico sociale, rispetto alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’AdSP, suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto.

I servizi portuali nel decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali

CELATI, BENEDETTA
2017-01-01

Abstract

In attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Queste ultime sono sostituite dalle Autorità di Sistema Portuale, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. In relazione alla materia dei servizi portuali, il decreto interviene sancendo, all’art. 7, che le quindici Autorità di Sistema Portuale indicate svolgano alcune specifiche funzioni strategiche di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area. In particolare, si prevede che esse si occupino dell’indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle attività autorizzatorie e concessorie previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Le nuove Autorità di Sistema hanno, inoltre, compiti, come le precedenti autorità portuali, di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16 della medesima legge, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si conferma, come nel testo vigente prima della riforma, che le Autorità di Sistema non possono svolgere, né in via diretta né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Esse possono disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, compresa l’assunzione di partecipazioni in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale. Viene, infine, prevista l’istituzione dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, organo in cui confluisce la rappresentanza delle categorie professionali operanti in porto, avente funzioni consultive, di partenariato economico sociale, rispetto alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’AdSP, suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto.
2017
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2017/01/12/i-servizi-portuali-nel-decreto-legislativo-4-agosto-2016-n-169-per-la-riorganizzazione-razionalizzazione-e-semplificazione-delle-autorita-portuali/
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