In attuazione dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Il provvedimento fornisce agli Enti pubblici di ricerca, specificamente elencati, un riferimento normativo comune e prevede, equiparandoli alle Università, la loro autonomia gestionale e statutaria e più ampi margini di libertà nelle assunzioni dei ricercatori. Al pari delle Università, gli Enti di ricerca non devono più attendere, infatti, l’autorizzazione del Ministero competente, potendo assumere, se dotati delle necessarie risorse, ricercatori e tecnologi, italiani e stranieri, con il rispetto del limite massimo, per le spese del personale, dell’ottanta per cento della media delle entrate complessive dell’Ente, che risulta dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Gli Enti di ricerca adottano un Piano Triennale di Attività, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale. Dal punto di vista della semplificazione normativa, è stata tolta l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi, sono stati eliminati i controlli preventivi sui contratti per esperti e collaboratori professionali e sono state introdotte regole più flessibili per la rendicontazione delle spese di missione. Nel decreto, che prevede il recepimento della Carta europea dei ricercatori, sono definiti, altresì, diritti e doveri dei ricercatori e tecnologi, che devono essere riportati negli Statuti e Regolamenti degli Enti di ricerca. Si prevede, inoltre, l’istituzione della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca, che tra i suoi diversi compiti ha quello di proporre l’aggiornamento del Programma nazionale della ricerca (Pnr) e di verificare le scelte programmatiche annuali di ciascun Ente. Vengono, poi, istituiti il Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi. Il Titolo quarto del decreto disciplina le disposizioni sul merito. Per quanto attiene alle procedure di accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli Enti di ricerca, si stabilisce, infatti, che, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva del personale, gli Enti possano istituire premi biennali in denaro. Il premio non potrà superare il limite annuo del venti per cento del trattamento retributivo. Nel limite del cinque per cento dell’organico, gli Enti potranno assumere, poi, per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, ricercatori o tecnologi che si siano distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Si prevede, poi, la disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento. Qualora l’Ente, infatti, non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi deve essere dichiarato il dissesto finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro competente, infine, l’Ente che versa in condizioni di difficoltà (o non ha raggiunto gli obiettivi per i quali è stato istituito) può essere commissariato.

Ricerca: approvato il decreto legislativo che semplifica l’attività degli Enti pubblici di ricerca

CELATI, BENEDETTA
2017-01-01

Abstract

In attuazione dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Il provvedimento fornisce agli Enti pubblici di ricerca, specificamente elencati, un riferimento normativo comune e prevede, equiparandoli alle Università, la loro autonomia gestionale e statutaria e più ampi margini di libertà nelle assunzioni dei ricercatori. Al pari delle Università, gli Enti di ricerca non devono più attendere, infatti, l’autorizzazione del Ministero competente, potendo assumere, se dotati delle necessarie risorse, ricercatori e tecnologi, italiani e stranieri, con il rispetto del limite massimo, per le spese del personale, dell’ottanta per cento della media delle entrate complessive dell’Ente, che risulta dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Gli Enti di ricerca adottano un Piano Triennale di Attività, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale. Dal punto di vista della semplificazione normativa, è stata tolta l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi, sono stati eliminati i controlli preventivi sui contratti per esperti e collaboratori professionali e sono state introdotte regole più flessibili per la rendicontazione delle spese di missione. Nel decreto, che prevede il recepimento della Carta europea dei ricercatori, sono definiti, altresì, diritti e doveri dei ricercatori e tecnologi, che devono essere riportati negli Statuti e Regolamenti degli Enti di ricerca. Si prevede, inoltre, l’istituzione della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca, che tra i suoi diversi compiti ha quello di proporre l’aggiornamento del Programma nazionale della ricerca (Pnr) e di verificare le scelte programmatiche annuali di ciascun Ente. Vengono, poi, istituiti il Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi. Il Titolo quarto del decreto disciplina le disposizioni sul merito. Per quanto attiene alle procedure di accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli Enti di ricerca, si stabilisce, infatti, che, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva del personale, gli Enti possano istituire premi biennali in denaro. Il premio non potrà superare il limite annuo del venti per cento del trattamento retributivo. Nel limite del cinque per cento dell’organico, gli Enti potranno assumere, poi, per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, ricercatori o tecnologi che si siano distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Si prevede, poi, la disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento. Qualora l’Ente, infatti, non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi deve essere dichiarato il dissesto finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro competente, infine, l’Ente che versa in condizioni di difficoltà (o non ha raggiunto gli obiettivi per i quali è stato istituito) può essere commissariato.
2017
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2017/01/16/ricerca-approvato-il-decreto-legislativo-che-semplifica-lattivita-degli-enti-pubblici-di-ricerca/
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