La decisione CEDU "Costa-Pavan c. Italia" - con la quale l'Italia è stata condannata per violazione dell'art.8 Conv.EDU dal momento che vieta la diagnosi e selezione preimpianto in presenza delle condizioni che consentono, tuttavia, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza - e la successiva "attuazione" di quella decisione, nei confronti dei medesimi ricorrenti, da parte del Tribunale di Roma - che in parte ha confermato la liceità di principio della diagnosi preimpianto, attraverso una ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata della l.40/2004, in parte ha "disapplicato" l'art.1 di quella legge che impedisce l'accesso alla PMA a coppie fertili ma portatrici di malattie ereditarie - sono lo spunto per una riflessione circa la rilevanza nel nostro ordinamento delle decisioni della Corte di Strasburgo. Attraverso una rilettura anche del caso "Scoppola", si intravede e si propone problematicamente una possibile distinzione, quanto a efficacia delle sentenze CEDU, tra procedimenti che costituiscono il prosieguo di quello sovranazionale, per identità dei ricorrenti ed oggetto del contenzioso, e procedimenti invece inerenti soltanto a casi analoghi.

Ardita la rotta o incerta la geografia? La disapplicazione della legge 40/2004 “in esecuzione” di un giudicato della Corte EDU in tema di diagnosi preimpianto

VALLINI, ANTONIO
2014-01-01

Abstract

La decisione CEDU "Costa-Pavan c. Italia" - con la quale l'Italia è stata condannata per violazione dell'art.8 Conv.EDU dal momento che vieta la diagnosi e selezione preimpianto in presenza delle condizioni che consentono, tuttavia, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza - e la successiva "attuazione" di quella decisione, nei confronti dei medesimi ricorrenti, da parte del Tribunale di Roma - che in parte ha confermato la liceità di principio della diagnosi preimpianto, attraverso una ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata della l.40/2004, in parte ha "disapplicato" l'art.1 di quella legge che impedisce l'accesso alla PMA a coppie fertili ma portatrici di malattie ereditarie - sono lo spunto per una riflessione circa la rilevanza nel nostro ordinamento delle decisioni della Corte di Strasburgo. Attraverso una rilettura anche del caso "Scoppola", si intravede e si propone problematicamente una possibile distinzione, quanto a efficacia delle sentenze CEDU, tra procedimenti che costituiscono il prosieguo di quello sovranazionale, per identità dei ricorrenti ed oggetto del contenzioso, e procedimenti invece inerenti soltanto a casi analoghi.
2014
Vallini, Antonio
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