Si segnalano pregi, e limiti, delle prime interpretazioni ed applicazioni del controverso art.3 della c.d. "legge Balduzzi" del 2012 (con il quale si è limitata ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale del medico che si attenga a linee guida). Si propone una diversa lettura, che ricollega la ratio della norma al principio di affidamento e alla misura c.d. "soggettiva" della colpa.
L’art. 3, 1º comma, della legge Balduzzi: reazioni, applicazioni, interpretazioni
VALLINI, ANTONIO
2014-01-01
Abstract
Si segnalano pregi, e limiti, delle prime interpretazioni ed applicazioni del controverso art.3 della c.d. "legge Balduzzi" del 2012 (con il quale si è limitata ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale del medico che si attenga a linee guida). Si propone una diversa lettura, che ricollega la ratio della norma al principio di affidamento e alla misura c.d. "soggettiva" della colpa.File in questo prodotto:
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