Si segnalano pregi, e limiti, delle prime interpretazioni ed applicazioni del controverso art.3 della c.d. "legge Balduzzi" del 2012 (con il quale si è limitata ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale del medico che si attenga a linee guida). Si propone una diversa lettura, che ricollega la ratio della norma al principio di affidamento e alla misura c.d. "soggettiva" della colpa.

L’art. 3, 1º comma, della legge Balduzzi: reazioni, applicazioni, interpretazioni

VALLINI, ANTONIO
2014-01-01

Abstract

Si segnalano pregi, e limiti, delle prime interpretazioni ed applicazioni del controverso art.3 della c.d. "legge Balduzzi" del 2012 (con il quale si è limitata ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale del medico che si attenga a linee guida). Si propone una diversa lettura, che ricollega la ratio della norma al principio di affidamento e alla misura c.d. "soggettiva" della colpa.
2014
Vallini, Antonio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/883309
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