Con il termine “surrogazione di maternità” possono indicarsi fenomeni variegati, perciò destinati ad una rilevanza giuridica differenziata e sovente problematica, specialmente quando il legislatore propone, al riguardo, norme incriminatrici prive di adeguati requisiti di tassatività, come quella di cui all’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004. Il problema dell’inquadramento penalistico si fa ancora più complesso negli ormai frequenti casi di “turismo procreativo” finalizzato ad usufruire di una “gestazione per altri” in luoghi ove tale pratica è legittima e disciplinata. In tali evenienze emergono, infatti, ulteriori questioni di diritto penale transnazionale, anch’esse condizionate dalle difficoltà nella definizione del fatto tipico e, dunque, del locus commissi delicti. La giurisprudenza - che quasi niente dice in rapporto all’integrazione del reato di cui all’art. 12, comma 6, cit. - è per il resto orientata nel senso di escludere l’integrazione di fattispecie costruite su condotte di “falso documentale”, posto che dichiarazioni relative alla filiazione rispettose della lex loci non potrebbero considerarsi false, stante la natura normativa e non sostanziale degli status familiari. Prendendo spunto dalla più recente di queste sentenze, si considerano uno ad uno i suddetti nodi problematici, muovendo anzitutto da un’interpretazione teleologicamente orientata della fattispecie criminosa contenuta nella legge sulla procreazione assistita

La schiava di Abramo, il giudizio di Salomone e una clinica di Kiev: contorni sociali, penali e geografici della gestazione per altri

Antonio Vallini
2017-01-01

Abstract

Con il termine “surrogazione di maternità” possono indicarsi fenomeni variegati, perciò destinati ad una rilevanza giuridica differenziata e sovente problematica, specialmente quando il legislatore propone, al riguardo, norme incriminatrici prive di adeguati requisiti di tassatività, come quella di cui all’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004. Il problema dell’inquadramento penalistico si fa ancora più complesso negli ormai frequenti casi di “turismo procreativo” finalizzato ad usufruire di una “gestazione per altri” in luoghi ove tale pratica è legittima e disciplinata. In tali evenienze emergono, infatti, ulteriori questioni di diritto penale transnazionale, anch’esse condizionate dalle difficoltà nella definizione del fatto tipico e, dunque, del locus commissi delicti. La giurisprudenza - che quasi niente dice in rapporto all’integrazione del reato di cui all’art. 12, comma 6, cit. - è per il resto orientata nel senso di escludere l’integrazione di fattispecie costruite su condotte di “falso documentale”, posto che dichiarazioni relative alla filiazione rispettose della lex loci non potrebbero considerarsi false, stante la natura normativa e non sostanziale degli status familiari. Prendendo spunto dalla più recente di queste sentenze, si considerano uno ad uno i suddetti nodi problematici, muovendo anzitutto da un’interpretazione teleologicamente orientata della fattispecie criminosa contenuta nella legge sulla procreazione assistita
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