Il presente lavoro partendo dal fenomeno di pluralizzazione di forme organizzative privatistiche delle amministrazioni pubbliche e degli effetti che questo fenomeno ha determinato sugli equilibri di finanza pubblica analizza il rapporto spesso conflittuale che viene a determinarsi tra la dimensione amministrativa e la dimensione finanziaria delle amministrazioni pubbliche.In particolare vengano presi in esame i processi di privatizzazione che hanno portato la Corte di cassazione in più occasioni ad affrontare questioni di giurisdizione in materia di fondazioni liriche sinfoniche, società a partecipazione pubblica, casse previdenziali degli ordini professionali, federazioni sportive. Il lavoro pur riconoscendo la valenza del testo unico sulle società a partecipazione pubblica che nel riordinare l'intera materia ha cercato anche di risolvere le questioni di giurisdizione in materia di responsabilità mette in luce che le soluzioni adottate dal legislatore non consentono tuttavia di risolvere il problema alla radice facendo emergere una sorta di coabitazione tra le regole del diritto civile e del diritto amministrativo. In questo contesto la riforma costituzionale n.1 del 2012 nell'introdurre un nuovo primo comma all'articolo novantasette opera una "costituzionalizzazione" della nozione finanziaria di amministrazione pubblica per alto già presente a livello di legislazione ordinaria (legge 196 del 2009).

Notazioni a margine del processo di costituzionalizzazione della nozione finanziaria di amministrazione pubblica

GIOVANNA COLOMBINI
Primo
2017-01-01

Abstract

Il presente lavoro partendo dal fenomeno di pluralizzazione di forme organizzative privatistiche delle amministrazioni pubbliche e degli effetti che questo fenomeno ha determinato sugli equilibri di finanza pubblica analizza il rapporto spesso conflittuale che viene a determinarsi tra la dimensione amministrativa e la dimensione finanziaria delle amministrazioni pubbliche.In particolare vengano presi in esame i processi di privatizzazione che hanno portato la Corte di cassazione in più occasioni ad affrontare questioni di giurisdizione in materia di fondazioni liriche sinfoniche, società a partecipazione pubblica, casse previdenziali degli ordini professionali, federazioni sportive. Il lavoro pur riconoscendo la valenza del testo unico sulle società a partecipazione pubblica che nel riordinare l'intera materia ha cercato anche di risolvere le questioni di giurisdizione in materia di responsabilità mette in luce che le soluzioni adottate dal legislatore non consentono tuttavia di risolvere il problema alla radice facendo emergere una sorta di coabitazione tra le regole del diritto civile e del diritto amministrativo. In questo contesto la riforma costituzionale n.1 del 2012 nell'introdurre un nuovo primo comma all'articolo novantasette opera una "costituzionalizzazione" della nozione finanziaria di amministrazione pubblica per alto già presente a livello di legislazione ordinaria (legge 196 del 2009).
2017
Colombini, Giovanna
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/898176
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