Il rompicapo giuridico della gestazione per altri nasce dalla contraddizione tra le promesse illimitate della tecnologia e i limiti del mondo riflesso nelle istituzioni e nelle leggi nazionali: il fatto che nella maggior parte delle legislazioni europee i relativi accordi siano nulli (e la nullità generalmente rafforzata dalla repressione penale) non vieta, anzi in determinate circostanze impone all’ordinamento proibizionista di ratificare in tutto o in parte gli effetti di un’operazione condotta in Paesi più ospitali. Quelle circostanze disegnano una fattispecie complessa che annovera tra i propri elementi la conclusione e l’esecuzione dell’accordo di sostituzione di maternità secondo le leggi di uno stato straniero, il vincolo genetico tra la parte committente e il nato, un certificato di nascita legalmente formato e veritiero. In presenza di tali presupposti, l’attribuzione di status avverrà in forza della legge straniera che attribuisce efficacia agli accordi di surrogazione e dei dispositivi autoctoni di recezione, consentendo di recuperare almeno in parte gli effetti del patto nullo per il diritto interno. Questa soluzione, avallata dalla Corte eur. dir. uomo , ha indotto le supreme magistrature dei paesi proibizionisti a correggere il proprio orientamento, autorizzando la trascrizione del certificato di nascita nei registri dello stato civile con l’indicazione del committente geneticamente legato al nato, che ha fatto il riconoscimento: così è accaduto in Francia , Spagna , Italia , Austria , Svizzera , all’insegna di un delicato equilibrio tra equità e giustizia. Ma già un orientamento si profila – nel Regno Unito , in Germania , in Italia – favorevole alla recezione integrale dell’atto formato all’estero, nel nome del «superiore interesse del minore». Indipendentemente dalla concretizzazione di questa formula elusiva , occorrono indubbiamente forti ragioni sostanziali per chiudere i cancelli dell’ordine pubblico alla richiesta di riconoscimento degli effetti di un atto (certificato di nascita o provvedimento giurisdizionale) straniero. È legittimo domandare se l’imposizione per contratto di un controllo pressoché totale sulla vita e l’intimità della donna e del feto, la trasformazione dello stato del nascituro nell’oggetto di un obbligo di prestazione, la violazione del principio di indisponibilità per fini di lucro del corpo umano non possano soddisfare queste ragioni; quali criteri governano oggi le decisioni in merito a chi può e non può avere figli; se esistono soluzioni appropriate, insieme rispettose della vita familiare e dei valori del costituzionalismo europeo

La conquista dell’ubiquità. Efficacia diretta dei diritti fondamentali e libertà di accesso al mercato dei servizi riproduttivi

Valentina Calderai
2017-01-01

Abstract

Il rompicapo giuridico della gestazione per altri nasce dalla contraddizione tra le promesse illimitate della tecnologia e i limiti del mondo riflesso nelle istituzioni e nelle leggi nazionali: il fatto che nella maggior parte delle legislazioni europee i relativi accordi siano nulli (e la nullità generalmente rafforzata dalla repressione penale) non vieta, anzi in determinate circostanze impone all’ordinamento proibizionista di ratificare in tutto o in parte gli effetti di un’operazione condotta in Paesi più ospitali. Quelle circostanze disegnano una fattispecie complessa che annovera tra i propri elementi la conclusione e l’esecuzione dell’accordo di sostituzione di maternità secondo le leggi di uno stato straniero, il vincolo genetico tra la parte committente e il nato, un certificato di nascita legalmente formato e veritiero. In presenza di tali presupposti, l’attribuzione di status avverrà in forza della legge straniera che attribuisce efficacia agli accordi di surrogazione e dei dispositivi autoctoni di recezione, consentendo di recuperare almeno in parte gli effetti del patto nullo per il diritto interno. Questa soluzione, avallata dalla Corte eur. dir. uomo , ha indotto le supreme magistrature dei paesi proibizionisti a correggere il proprio orientamento, autorizzando la trascrizione del certificato di nascita nei registri dello stato civile con l’indicazione del committente geneticamente legato al nato, che ha fatto il riconoscimento: così è accaduto in Francia , Spagna , Italia , Austria , Svizzera , all’insegna di un delicato equilibrio tra equità e giustizia. Ma già un orientamento si profila – nel Regno Unito , in Germania , in Italia – favorevole alla recezione integrale dell’atto formato all’estero, nel nome del «superiore interesse del minore». Indipendentemente dalla concretizzazione di questa formula elusiva , occorrono indubbiamente forti ragioni sostanziali per chiudere i cancelli dell’ordine pubblico alla richiesta di riconoscimento degli effetti di un atto (certificato di nascita o provvedimento giurisdizionale) straniero. È legittimo domandare se l’imposizione per contratto di un controllo pressoché totale sulla vita e l’intimità della donna e del feto, la trasformazione dello stato del nascituro nell’oggetto di un obbligo di prestazione, la violazione del principio di indisponibilità per fini di lucro del corpo umano non possano soddisfare queste ragioni; quali criteri governano oggi le decisioni in merito a chi può e non può avere figli; se esistono soluzioni appropriate, insieme rispettose della vita familiare e dei valori del costituzionalismo europeo
2017
Calderai, Valentina
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