Nell'affrontare la disciplina del diritto all'abitazione e del diritto agli alimenti nelle convivenze di fatto, l'articolo si sofferma sui profili innovativi introdotti dalla legge 76 del 2016. Accanto a previsioni che si limitano a ricalcare, talvolta a ritoccare, senza però completare né sistematizzare, le pennellate di disciplina che il legislatore, in taluni interventi settoriali, e la giurisprudenza, nel dialogo con la dottrina, erano venuti nel tempo disordinatamente tratteggiando (la rilevanza della convivenza ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la successione nel contratto di locazione) il legislatore inroduce forme di solidarietà temporanee, perché legate alla durata della convivenza, accomunate dalla funzione di soddisfare interessi fondamentali del partner, quali l’abitazione, a fronte della premorienza dell’altro che fosse proprietario della casa di comune residenza, o le più elementari esigenze di vita, qualora a seguito della cessazione della convivenza versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Riflessi solidaristici delle convivenze di fatto

Chiara Favilli
2017-01-01

Abstract

Nell'affrontare la disciplina del diritto all'abitazione e del diritto agli alimenti nelle convivenze di fatto, l'articolo si sofferma sui profili innovativi introdotti dalla legge 76 del 2016. Accanto a previsioni che si limitano a ricalcare, talvolta a ritoccare, senza però completare né sistematizzare, le pennellate di disciplina che il legislatore, in taluni interventi settoriali, e la giurisprudenza, nel dialogo con la dottrina, erano venuti nel tempo disordinatamente tratteggiando (la rilevanza della convivenza ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la successione nel contratto di locazione) il legislatore inroduce forme di solidarietà temporanee, perché legate alla durata della convivenza, accomunate dalla funzione di soddisfare interessi fondamentali del partner, quali l’abitazione, a fronte della premorienza dell’altro che fosse proprietario della casa di comune residenza, o le più elementari esigenze di vita, qualora a seguito della cessazione della convivenza versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
2017
Favilli, Chiara
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/899028
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