SOMMARIO: 1. La “sperimentazione sull’embrione” come figura criminosa. - 1.1. Il fatto tipico di reato (che non riguarda la diagnosi preimpianto). - 1.2. L’esimente speciale. - 1.3. Le circostanze aggravanti (che non riguardano la diagnosi preimpianto). - 1.4. La problematica dichiarazione di incostituzionalità del divieto di selezione eugenetica (che non riguarda la diagnosi preimpianto). - 1.5. La definizione di embrione, la tipicità degli “pseudo-embrioni” e la questione delle staminali embrionali. - 2. La tenuta costituzionale dei divieti. - 2.1. Il valore dell’embrione (da un lato). - 2.2. Il valore della ricerca scientifica (dall’altro lato). - 2.3. Gli spazi (negati) di un plausibile contemperamento. - 3. I limiti all’intervento delle Corti e la responsabilità del legislatore
Cellule staminali: il divieto di sperimentazione sugli embrioni
Antonio Vallini
2017-01-01
Abstract
SOMMARIO: 1. La “sperimentazione sull’embrione” come figura criminosa. - 1.1. Il fatto tipico di reato (che non riguarda la diagnosi preimpianto). - 1.2. L’esimente speciale. - 1.3. Le circostanze aggravanti (che non riguardano la diagnosi preimpianto). - 1.4. La problematica dichiarazione di incostituzionalità del divieto di selezione eugenetica (che non riguarda la diagnosi preimpianto). - 1.5. La definizione di embrione, la tipicità degli “pseudo-embrioni” e la questione delle staminali embrionali. - 2. La tenuta costituzionale dei divieti. - 2.1. Il valore dell’embrione (da un lato). - 2.2. Il valore della ricerca scientifica (dall’altro lato). - 2.3. Gli spazi (negati) di un plausibile contemperamento. - 3. I limiti all’intervento delle Corti e la responsabilità del legislatoreI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.