Nelle società di destinazione l’“immigrato” è avvertito in quanto tale come costitutivamente e istituzionalmente “irregolare” anche quando sia autorizzato a risiedere entro i confini dello stato che lo “ospita”. Se, come pare probabile, l’irregolarità istituzionale dell’immigrato è implicita nella natura ottriata del suo diritto, soltanto lui potrà porvi rimedio, ridefinendo autoritativamente le condizioni della sua esistenza politica e rinegoziando i contesti normativi dai quali dipendono il suo statuto e la qualificazione delle sue condotte, in modo da togliere (anziché risolvere) il problema dell’autorizzazione.

L’irregolarità normale. “Illegalizzazione” e asservimento del lavoro migrante

Milazzo Lorenzo
2016-01-01

Abstract

Nelle società di destinazione l’“immigrato” è avvertito in quanto tale come costitutivamente e istituzionalmente “irregolare” anche quando sia autorizzato a risiedere entro i confini dello stato che lo “ospita”. Se, come pare probabile, l’irregolarità istituzionale dell’immigrato è implicita nella natura ottriata del suo diritto, soltanto lui potrà porvi rimedio, ridefinendo autoritativamente le condizioni della sua esistenza politica e rinegoziando i contesti normativi dai quali dipendono il suo statuto e la qualificazione delle sue condotte, in modo da togliere (anziché risolvere) il problema dell’autorizzazione.
2016
Milazzo, Lorenzo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/906019
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