Nelle società di destinazione l’“immigrato” è avvertito in quanto tale come costitutivamente e istituzionalmente “irregolare” anche quando sia autorizzato a risiedere entro i confini dello stato che lo “ospita”. Se, come pare probabile, l’irregolarità istituzionale dell’immigrato è implicita nella natura ottriata del suo diritto, soltanto lui potrà porvi rimedio, ridefinendo autoritativamente le condizioni della sua esistenza politica e rinegoziando i contesti normativi dai quali dipendono il suo statuto e la qualificazione delle sue condotte, in modo da togliere (anziché risolvere) il problema dell’autorizzazione.
L’irregolarità normale. “Illegalizzazione” e asservimento del lavoro migrante
Milazzo Lorenzo
2016-01-01
Abstract
Nelle società di destinazione l’“immigrato” è avvertito in quanto tale come costitutivamente e istituzionalmente “irregolare” anche quando sia autorizzato a risiedere entro i confini dello stato che lo “ospita”. Se, come pare probabile, l’irregolarità istituzionale dell’immigrato è implicita nella natura ottriata del suo diritto, soltanto lui potrà porvi rimedio, ridefinendo autoritativamente le condizioni della sua esistenza politica e rinegoziando i contesti normativi dai quali dipendono il suo statuto e la qualificazione delle sue condotte, in modo da togliere (anziché risolvere) il problema dell’autorizzazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.