Il presente lavoro si è focalizzato sull’Ufficio parlamentare di bilancio, comunemente noto come UPB. Il nuovo soggetto istituzionale “interessato” ex lege alle dinamiche del ciclo di bilancio rappresenta, innanzitutto, la “longa manus” della normativa europea in materia di principio di pareggio di bilancio. In particolare il lavoro, dopo averne ricostruito i tratti fondamentali, come disciplinati dagli artt. 16-19 della legge 243 del 2012, “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, si è soffermato sull’analisi del requisito dell’indipendenza, che rappresenta il tratto che maggiormente definisce tale nuovo organismo, dato che è il suo carattere non partisan a sancire la credibilità/attendibilità o meno delle verifiche e analisi svolte. Risulta in definitiva che se l’UPB è contraddistinto dalla sua “indipendenza” è pertanto tenuto ad esprimere un giudizio pubblico squisitamente tecnico, configurandosi in senso lato come un potere neutrale, e che come tale non solo funge da contrappeso nei confronti del Governo, ma, lungi anche dall’essere asservito al Parlamento. A conclusione dell’analisi delle caratteristiche proprie dell’UPB e del suo ruolo “indipendente” in relazione agli altri attori del sistema istituzionale, il lavoro si è soffermato sui pareri espressi da tale organismo, che, seppur non vincolanti, non possono ritenersi privi di efficacia giuridica, poiché rappresentano pur sempre delle sollecitazioni provenienti da un soggetto istituzionale, autorevole e particolarmente qualificato, dotato di un forte potere di persuasione, c.d moral suasion, in particolar modo in ragione del principio del comply or explain previsto dall’art. 18, comma 3, della l. n. 243/2012.

L’originale modello italiano: l’organismo indipendente di bilancio “presso” il Parlamento

VANESSA MANZETTI
2016-01-01

Abstract

Il presente lavoro si è focalizzato sull’Ufficio parlamentare di bilancio, comunemente noto come UPB. Il nuovo soggetto istituzionale “interessato” ex lege alle dinamiche del ciclo di bilancio rappresenta, innanzitutto, la “longa manus” della normativa europea in materia di principio di pareggio di bilancio. In particolare il lavoro, dopo averne ricostruito i tratti fondamentali, come disciplinati dagli artt. 16-19 della legge 243 del 2012, “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, si è soffermato sull’analisi del requisito dell’indipendenza, che rappresenta il tratto che maggiormente definisce tale nuovo organismo, dato che è il suo carattere non partisan a sancire la credibilità/attendibilità o meno delle verifiche e analisi svolte. Risulta in definitiva che se l’UPB è contraddistinto dalla sua “indipendenza” è pertanto tenuto ad esprimere un giudizio pubblico squisitamente tecnico, configurandosi in senso lato come un potere neutrale, e che come tale non solo funge da contrappeso nei confronti del Governo, ma, lungi anche dall’essere asservito al Parlamento. A conclusione dell’analisi delle caratteristiche proprie dell’UPB e del suo ruolo “indipendente” in relazione agli altri attori del sistema istituzionale, il lavoro si è soffermato sui pareri espressi da tale organismo, che, seppur non vincolanti, non possono ritenersi privi di efficacia giuridica, poiché rappresentano pur sempre delle sollecitazioni provenienti da un soggetto istituzionale, autorevole e particolarmente qualificato, dotato di un forte potere di persuasione, c.d moral suasion, in particolar modo in ragione del principio del comply or explain previsto dall’art. 18, comma 3, della l. n. 243/2012.
2016
Manzetti, Vanessa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/910142
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