Il presente lavoro affronta il tema della istituzionalizzazione del dibattito pubblico all'art. 22 del nuovo codice dei contratti, quale parziale richiamo al modello del débat public francese. In particolare, il lavoro si sofferma sulla disciplina nel nuovo codice dei contratti e nello schema di dpcm. Le considerazioni portano ad evidenziare le marcate differenze dal modello francese, che aprono ad una riflessione sulla sostanziale incidenza di tale strumento nel processo di affermazione di un nuovo modello di “procedimento amministrativo partecipato”. Ed a venire in rilievo sono alcuni aspetti che sembrano limitare fortemente il valore innovativo dell’istituto.Infatti la lettura delle norme del codice (artt. 22 e 23) e dello schema di d.p.c.m., fa emergere criticità sia in termini di raccordo tra le fonti statali e regionali che disciplinano l’istituto, sia in termini di disposizioni che non consentono di avere un quadro preciso e puntuale sugli aspetti strategici, quali, appunto, la individuazione dei soggetti legittimati, la delimitazione precisa dell’oggetto del dibattito, la coerenza della procedura con le istanze di semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, la individuazione del soggetto responsabile delle procedure del dibattito pubblico, ed infine la tutela giurisdizionale dei soggetti della società civile che hanno preso parte al dibattito pubblico.

Il 'dibattito pubblico' nel nuovo codice dei contratti

MANZETTI, VANESSA
2018-01-01

Abstract

Il presente lavoro affronta il tema della istituzionalizzazione del dibattito pubblico all'art. 22 del nuovo codice dei contratti, quale parziale richiamo al modello del débat public francese. In particolare, il lavoro si sofferma sulla disciplina nel nuovo codice dei contratti e nello schema di dpcm. Le considerazioni portano ad evidenziare le marcate differenze dal modello francese, che aprono ad una riflessione sulla sostanziale incidenza di tale strumento nel processo di affermazione di un nuovo modello di “procedimento amministrativo partecipato”. Ed a venire in rilievo sono alcuni aspetti che sembrano limitare fortemente il valore innovativo dell’istituto.Infatti la lettura delle norme del codice (artt. 22 e 23) e dello schema di d.p.c.m., fa emergere criticità sia in termini di raccordo tra le fonti statali e regionali che disciplinano l’istituto, sia in termini di disposizioni che non consentono di avere un quadro preciso e puntuale sugli aspetti strategici, quali, appunto, la individuazione dei soggetti legittimati, la delimitazione precisa dell’oggetto del dibattito, la coerenza della procedura con le istanze di semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, la individuazione del soggetto responsabile delle procedure del dibattito pubblico, ed infine la tutela giurisdizionale dei soggetti della società civile che hanno preso parte al dibattito pubblico.
2018
Manzetti, Vanessa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/912385
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