Nel contributo si commenta l’ordinanza di legittimità con la quale si propone la rimessione alle Sezioni unite della questione relativa al regime del licenziamento per superamento del periodo di comporto ma intimato prima della maturazione dello stesso. L’A., dopo aver ricostruito gli argomenti degli opposti orientamenti giurisprudenziali, analizza le questioni nel prisma dell’art. 2110, comma 2º, cod. civ., dimostrando nella parte conclusiva che il licenziamento in questione deve essere qualificato come nullo per contrarietà a norma imperativa.

Sul licenziamento del lavoratore malato

Raffaele Galardi
2018-01-01

Abstract

Nel contributo si commenta l’ordinanza di legittimità con la quale si propone la rimessione alle Sezioni unite della questione relativa al regime del licenziamento per superamento del periodo di comporto ma intimato prima della maturazione dello stesso. L’A., dopo aver ricostruito gli argomenti degli opposti orientamenti giurisprudenziali, analizza le questioni nel prisma dell’art. 2110, comma 2º, cod. civ., dimostrando nella parte conclusiva che il licenziamento in questione deve essere qualificato come nullo per contrarietà a norma imperativa.
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