Rispetto alle questioni di fine vita, in Germania non viene generalmente usato il termine Euthanasie, troppo legato all’esperienza nazionalsocialista, all’interno della quale esso appare oltretutto fastidiosamente e tragicamente eufemistico. I termini adoperati per descrivere i vari interventi di natura eutanasica sono, dunque, quello di Sterbehilfe (aiuto a morire, con diverse aggettivazioni che ne determinano il grado di invasività) e quello più moderato di Sterbebegleitung (accompagnamento alla morte). Negli ultimi anni un ampio di battito si è sviluppato nel paese soprattutto rispetto alla questione del suicidio assistito, dibattito reso di maggiore urgenza da un principio peculiare che regge l'ordinamento penale tedesco, quello dell'accessorietà limitata, in ragione del quale un atto accessorio di partecipazione è configurabile come reato solo se integra reato anche l’atto principale cui si partecipa (pertanto, non essendo più un reato il suicidio, non può esserlo l'ausilio prestato ad esso). Il contributo si occupa di ricostruire il dibattitto più recente sull'argomento.

Suicidio assistito e uccisione su richiesta. La disciplina giuridica e il dibattito bioetico in Germania

RIDOLFI, GIORGIO
2016-01-01

Abstract

Rispetto alle questioni di fine vita, in Germania non viene generalmente usato il termine Euthanasie, troppo legato all’esperienza nazionalsocialista, all’interno della quale esso appare oltretutto fastidiosamente e tragicamente eufemistico. I termini adoperati per descrivere i vari interventi di natura eutanasica sono, dunque, quello di Sterbehilfe (aiuto a morire, con diverse aggettivazioni che ne determinano il grado di invasività) e quello più moderato di Sterbebegleitung (accompagnamento alla morte). Negli ultimi anni un ampio di battito si è sviluppato nel paese soprattutto rispetto alla questione del suicidio assistito, dibattito reso di maggiore urgenza da un principio peculiare che regge l'ordinamento penale tedesco, quello dell'accessorietà limitata, in ragione del quale un atto accessorio di partecipazione è configurabile come reato solo se integra reato anche l’atto principale cui si partecipa (pertanto, non essendo più un reato il suicidio, non può esserlo l'ausilio prestato ad esso). Il contributo si occupa di ricostruire il dibattitto più recente sull'argomento.
2016
Ridolfi, Giorgio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/946811
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