Le dichiarazioni rese dal coniuge separato costituitosi parte civile non bastano, di per sé, a provare la tipicità ex art. 570 c.p. di un mancato versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli; il giudice non può ignorare elementi che parrebbero escludere lo stato di bisogno dei beneficiari o dimostrare l'ottemperanza all'obbligo di mantenimento in altre forme. Questo è quanto si evince dalla Sent. n. 21482 del 2015 della Suprema Corte di Cassazione. L'Autore analizza criticamente le motivazioni.
Rilievo penale dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento: profili probatori
Antonio Vallini
2015-01-01
Abstract
Le dichiarazioni rese dal coniuge separato costituitosi parte civile non bastano, di per sé, a provare la tipicità ex art. 570 c.p. di un mancato versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli; il giudice non può ignorare elementi che parrebbero escludere lo stato di bisogno dei beneficiari o dimostrare l'ottemperanza all'obbligo di mantenimento in altre forme. Questo è quanto si evince dalla Sent. n. 21482 del 2015 della Suprema Corte di Cassazione. L'Autore analizza criticamente le motivazioni.File in questo prodotto:
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