L'art. 3, L. n. 54 del 2006, è norma penale di rinvio (che richiama, in particolare, il reato di cui all'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970, che a sua volta mutua la sanzione dell'art. 570, comma 1, c.p.) applicabile, per la sua portata generale, a tutti i casi di mancata osservanza degli obblighi economici che i genitori separati hanno nei confronti dei figli, vi sia o non vi sia affidamento condiviso. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la Sent. n. 25266 del 2015; la sentenza viene criticamente analizzata dall'Autore in questa breve nota

Mancato mantenimento di figli in affidamento condiviso e non: la sanzione penale è la medesima

Antonio Vallini
2015-01-01

Abstract

L'art. 3, L. n. 54 del 2006, è norma penale di rinvio (che richiama, in particolare, il reato di cui all'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970, che a sua volta mutua la sanzione dell'art. 570, comma 1, c.p.) applicabile, per la sua portata generale, a tutti i casi di mancata osservanza degli obblighi economici che i genitori separati hanno nei confronti dei figli, vi sia o non vi sia affidamento condiviso. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la Sent. n. 25266 del 2015; la sentenza viene criticamente analizzata dall'Autore in questa breve nota
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/953198
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