Nel concetto di pedopornografia virtuale, di cui all’art.600 quater.1 c.p., rientrano anche rappresentazioni grafiche interamente frutto della fantasia sessuale dell’autore, come i fumetti realizzati con tecniche informatiche, purché rispondano a requisiti di verosimiglianza e siano inserite in circuiti di condivisione via internet. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 22265/2017 della Suprema Corte di cassazione. L'Autore valuta sinteticamente i contenuti di questa interessante decisione
File-sharing di fumetti rappresentanti abusi su minori e reato di pornografia virtuale
Antonio Vallini
2017-01-01
Abstract
Nel concetto di pedopornografia virtuale, di cui all’art.600 quater.1 c.p., rientrano anche rappresentazioni grafiche interamente frutto della fantasia sessuale dell’autore, come i fumetti realizzati con tecniche informatiche, purché rispondano a requisiti di verosimiglianza e siano inserite in circuiti di condivisione via internet. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 22265/2017 della Suprema Corte di cassazione. L'Autore valuta sinteticamente i contenuti di questa interessante decisioneFile in questo prodotto:
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