Il decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174, recante il Codice di giustizia contabile ( d’ora in poi Codice), emanato in attuazione dell’art.20 della legge 7 agosto 2015, n.124, è intervenuto a riordinare i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, informandoli ai principi propri del giusto processo. Esso consta di 219 articoli, è suddiviso in otto parti e dedica la Parte I, Titolo I ( artt.51-72) alla fase preprocessuale. Uno degli obiettivi perseguiti da questa analisi è valutare in che misura il nuovo Codice di giustizia contabile abbia contribuito a realizzare una maggiore coerenza della fase preliminare del giudizio contabile con il diritto di difesa ( art.24 Cost.) ed il principio del giusto processo (art.111 Cost.), e art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali . Più precisamente, l’analisi mira a comprendere in che modo il nuovo Codice riesca a bilanciare la tutela dell’interesse pubblico con la tutela del privato sin dalla fase procedimentale, la cui dinamica condiziona la successiva fase processuale. Senza anticipare quanto si dirà più avanti, va sin da subito rilevato che la figura del pubblico ministero rimane centrale nella fase istruttoria; anzi, si rafforza il suo ruolo a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento. In questo senso, ad esempio, si pone l’obbligo ora imposto al procuratore di svolgere l’attività istruttoria non solo in funzione della formazione di prove a carico della parte convenibile, ma anche a discarico di quest’ultimo . Va comunque evidenziato che tutte le attività istruttorie sono state oggetto di una precisa tipizzazione in funzione di garanzia del soggetto presunto responsabile. In questa sede si è scelto di concentrare l’attenzione solo su alcuni profili della fase preprocessuale che più immediatamente di altri sembrano prestarsi ad una valutazione del bilanciamento operato dal Codice rispetto alle garanzie di cui dispone ora il cittadino sottoposto a procedimento. Pertanto l’analisi, dopo alcune considerazioni preliminari necessarie ad un miglior inquadramento delle novità introdotte, si soffermerà sui principali istituti della fase istruttoria, in modo da tale che le osservazioni svolte possano essere messe in relazione a quelle relative alle garanzie riconosciute al privato, così che i risultati raggiunti potranno essere ricomposti in una riflessione organica mirata a rispondere al quesito inizialmente posto

Il nuovo Codice di giustizia contabile: osservazioni a margine del ruolo del Pubblico ministero contabile e del diritto di difesa nel procedimento preliminare al giudizio di responsabilità

Nugnes, Francesca
In corso di stampa

Abstract

Il decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174, recante il Codice di giustizia contabile ( d’ora in poi Codice), emanato in attuazione dell’art.20 della legge 7 agosto 2015, n.124, è intervenuto a riordinare i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, informandoli ai principi propri del giusto processo. Esso consta di 219 articoli, è suddiviso in otto parti e dedica la Parte I, Titolo I ( artt.51-72) alla fase preprocessuale. Uno degli obiettivi perseguiti da questa analisi è valutare in che misura il nuovo Codice di giustizia contabile abbia contribuito a realizzare una maggiore coerenza della fase preliminare del giudizio contabile con il diritto di difesa ( art.24 Cost.) ed il principio del giusto processo (art.111 Cost.), e art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali . Più precisamente, l’analisi mira a comprendere in che modo il nuovo Codice riesca a bilanciare la tutela dell’interesse pubblico con la tutela del privato sin dalla fase procedimentale, la cui dinamica condiziona la successiva fase processuale. Senza anticipare quanto si dirà più avanti, va sin da subito rilevato che la figura del pubblico ministero rimane centrale nella fase istruttoria; anzi, si rafforza il suo ruolo a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento. In questo senso, ad esempio, si pone l’obbligo ora imposto al procuratore di svolgere l’attività istruttoria non solo in funzione della formazione di prove a carico della parte convenibile, ma anche a discarico di quest’ultimo . Va comunque evidenziato che tutte le attività istruttorie sono state oggetto di una precisa tipizzazione in funzione di garanzia del soggetto presunto responsabile. In questa sede si è scelto di concentrare l’attenzione solo su alcuni profili della fase preprocessuale che più immediatamente di altri sembrano prestarsi ad una valutazione del bilanciamento operato dal Codice rispetto alle garanzie di cui dispone ora il cittadino sottoposto a procedimento. Pertanto l’analisi, dopo alcune considerazioni preliminari necessarie ad un miglior inquadramento delle novità introdotte, si soffermerà sui principali istituti della fase istruttoria, in modo da tale che le osservazioni svolte possano essere messe in relazione a quelle relative alle garanzie riconosciute al privato, così che i risultati raggiunti potranno essere ricomposti in una riflessione organica mirata a rispondere al quesito inizialmente posto
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