Secondo la Sent. n. 47195 del 2015 della quinta sezione della Suprema Corte di cassazione, il "grave stato di ansia o di paura" e il "fondato timore per la propria incolumità", quali eventi del reato di atti persecutori, possono essere desunti dalla gravità degli episodi che compongono la condotta tipica e ritenersi provati anche ove non siano stati ammessi dalla vittima. Profili problematici.

Stalking: il grave stato di ansia non deve essere dichiarato dalla vittima

Antonio Vallini
2015-01-01

Abstract

Secondo la Sent. n. 47195 del 2015 della quinta sezione della Suprema Corte di cassazione, il "grave stato di ansia o di paura" e il "fondato timore per la propria incolumità", quali eventi del reato di atti persecutori, possono essere desunti dalla gravità degli episodi che compongono la condotta tipica e ritenersi provati anche ove non siano stati ammessi dalla vittima. Profili problematici.
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