Elude un provvedimento giudiziale, così realizzando il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., la donna affidataria dei figli minori che trasferisce all'estero la propria dimora senza avvertire e senza chiedere un adeguamento delle prescrizioni giudiziali, così gravemente ostacolando il diritto di visita dell'altro genitore, come definito dal giudice civile. Così è stato stabilito dalla Sent. n. 33983 del 2015 della sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione. Aspetti problematici.

Trasferimento all'estero del genitore affidatario ed elusione di provvedimenti giudiziali

Antonio Vallini
2015-01-01

Abstract

Elude un provvedimento giudiziale, così realizzando il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., la donna affidataria dei figli minori che trasferisce all'estero la propria dimora senza avvertire e senza chiedere un adeguamento delle prescrizioni giudiziali, così gravemente ostacolando il diritto di visita dell'altro genitore, come definito dal giudice civile. Così è stato stabilito dalla Sent. n. 33983 del 2015 della sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione. Aspetti problematici.
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