Anche la fattispecie di tratta vigente prima delle modifiche apportate con d.lgs. 24/2014 rendeva penalmente tipiche condotte commesse ai danni di chi non fosse (ancora) ridotto in schiavitù o servitù, posto che contemplava il caso della tratta commessa “al fine di” ridurre in schiavitù o servitù. L’aggravante della minore età della vittima (art. 602 ter, co.1, lett.a)) continua a trovare applicazione anche quando si realizzi il reato di tratta di minori, attualmente vigente, essendo quell’età valorizzata dall’art. 601, ul.co., c.p., soltanto come condizione per attribuire rilievo tipico a una condotta non qualificata nelle modalità di realizzazione. Il reato di schiavitù si perfeziona ove la vittima sia interamente privata della possibilità di autodeterminarsi (ne deriva che l’eventuale consenso prestato dalla vittima è invalido). L’aggravante della “transnazionalità” (art. 4 l. 146/2006) sussiste quando gli autori del reato si avvalgono consapevolmente del contributo di un gruppo criminale che opera in diversi stati, dovendosi intendere per tale una compagine criminosa che ha caratteristiche di stabilità e organizzazione non necessarie per configurare un concorso di persone, ma meno pregnanti rispetto a quelle tipiche dei reati associativi.

Tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale: nuove e vecchie fattispecie criminose

Antonio Vallini
2015-01-01

Abstract

Anche la fattispecie di tratta vigente prima delle modifiche apportate con d.lgs. 24/2014 rendeva penalmente tipiche condotte commesse ai danni di chi non fosse (ancora) ridotto in schiavitù o servitù, posto che contemplava il caso della tratta commessa “al fine di” ridurre in schiavitù o servitù. L’aggravante della minore età della vittima (art. 602 ter, co.1, lett.a)) continua a trovare applicazione anche quando si realizzi il reato di tratta di minori, attualmente vigente, essendo quell’età valorizzata dall’art. 601, ul.co., c.p., soltanto come condizione per attribuire rilievo tipico a una condotta non qualificata nelle modalità di realizzazione. Il reato di schiavitù si perfeziona ove la vittima sia interamente privata della possibilità di autodeterminarsi (ne deriva che l’eventuale consenso prestato dalla vittima è invalido). L’aggravante della “transnazionalità” (art. 4 l. 146/2006) sussiste quando gli autori del reato si avvalgono consapevolmente del contributo di un gruppo criminale che opera in diversi stati, dovendosi intendere per tale una compagine criminosa che ha caratteristiche di stabilità e organizzazione non necessarie per configurare un concorso di persone, ma meno pregnanti rispetto a quelle tipiche dei reati associativi.
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