In caso di connessione tra il reato di molestia e quello di lesioni "semplici", che comporti l'attribuzione di entrambi alla competenza del Tribunale, alla seconda fattispecie continuano comunque ad applicarsi le sanzioni previste dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace. Lo stesso vale, secondo la Sent. n. 42392 del 2015 della Cassazione, quando i due reati siano uniti dal vincolo della continuazione: in tal caso l'unica pena, eventualmente aggravata fino al triplo, è comunque quella originariamente riferibile al reato di lesioni, giacché un delitto è da ritenersi sempre "più grave" di una contravvenzione

Molestie e lesioni in connessione: questioni relative alla pena

Antonio Vallini
2015-01-01

Abstract

In caso di connessione tra il reato di molestia e quello di lesioni "semplici", che comporti l'attribuzione di entrambi alla competenza del Tribunale, alla seconda fattispecie continuano comunque ad applicarsi le sanzioni previste dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace. Lo stesso vale, secondo la Sent. n. 42392 del 2015 della Cassazione, quando i due reati siano uniti dal vincolo della continuazione: in tal caso l'unica pena, eventualmente aggravata fino al triplo, è comunque quella originariamente riferibile al reato di lesioni, giacché un delitto è da ritenersi sempre "più grave" di una contravvenzione
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