Ai ricorrenti tentativi di introdurre nell’ordinamento penale forme di legittima difesa “allargata” si è soliti obbiettare l’illegittimità costituzionale e convenzionale di presunzioni di proporzionalità (e necessità) della reazione difensiva, soprattutto nel caso della difesa di beni patrimoniali. Invero, l’art. 2 CEDU, così come interpretato ed applicato dalla Corte di Strasburgo, non si presta, almeno per adesso, ad essere utilizzato quale limite all’autodifesa privata di beni patrimoniali in rapporto alla tutela del diritto alla vita. Ciò comporta incertezze e criticità che finiscono per alimentare derive securitarie, volte a dilatare indebitamente l’area della giustificazione.

DIRITTO ALLA VITA E AUTOTUTELA PRIVATA DI BENI PATRIMONIALI: IL PROBLEMATICO CONFRONTO CON L’ART.2 CEDU

GARGANI A.
2019-01-01

Abstract

Ai ricorrenti tentativi di introdurre nell’ordinamento penale forme di legittima difesa “allargata” si è soliti obbiettare l’illegittimità costituzionale e convenzionale di presunzioni di proporzionalità (e necessità) della reazione difensiva, soprattutto nel caso della difesa di beni patrimoniali. Invero, l’art. 2 CEDU, così come interpretato ed applicato dalla Corte di Strasburgo, non si presta, almeno per adesso, ad essere utilizzato quale limite all’autodifesa privata di beni patrimoniali in rapporto alla tutela del diritto alla vita. Ciò comporta incertezze e criticità che finiscono per alimentare derive securitarie, volte a dilatare indebitamente l’area della giustificazione.
2019
Gargani, A.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/962374
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