Dalle dispense ricavate dai corsi universitari tenuti da Bruno Leoni a Pavia emerge come già da-gli anni Quaranta egli studiasse il pensiero giuridico del mondo classico nel tentativo di capire se sia possibile ricondurre la formazione del diritto ad un sentimento di giustizia proprio di ogni individuo, ossia ad un elemento naturale e stabile, e non solamente alla volontà del legislatore. In tal senso Leoni trova elementi interessanti nella distinzione fatta dai greci tra nomos, physis e thesis (concetti ripresi anni dopo da Hayek), nella teoria dell’uguaglianza commutativa di Aristo-tele (considerata il primo tentativo di studiare insieme il diritto e l’economia) e soprattutto nella “scienza del diritto” dei romani, volta a scoprire il diritto più che a crearlo (idea poi sviluppata in Freedom and the Law) Se già nei primi anni Quaranta è possibile trovare alcuni riferimenti alla scienza econo-mica, è solo con la scoperta dell’economia marginalista austriaca che agli occhi di Leoni si svele-rà tutta l’importanza di una comparazione tra il metodo della scienza economica e lo studio del diritto e della politica. Lavorando su tale comparazione e sul concetto di potere, che egli intende come una sorta di ‘bene’, di risorsa diffusa tra tutti i membri della collettività, Leoni arriverà sul finire degli anni Cinquanta ad alcune originali definizioni dei concetti di diritto, di politica e di stato, che lo collocano in una posizione di rilievo negli studi politologici di quel periodo. Pochi anni dopo Leoni giungerà alla sua concezione del diritto come pretesa individuale, descrivendo la formazione del diritto a partire dagli individui e dal loro scambiarsi poteri e pre-tese. Si tratta di un ribaltamento della prospettiva giuridica allora dominante, paragonabile a quello che in economia era stato il ribaltamento operato dalla teoria marginalista: come nell’economia si deve partire dai bisogni, e quindi dalla domanda anziché dall’offerta, così nello studio del diritto si deve partire dalle aspettative, e dalle pretese comuni degli individui, come fatti che determinano la creazione della norma. Si realizza così il completamento di quella visio-ne filosofico politica dell’ordine sociale che vede il concetto di scambio al centro di ogni aspetto della società e che condurrà Leoni ad una seconda concezione della politica, in cui si riduce sempre più l’aspetto della coercizione.

Bruno Leoni Filosofo della politica

Antonio Masala
2001-01-01

Abstract

Dalle dispense ricavate dai corsi universitari tenuti da Bruno Leoni a Pavia emerge come già da-gli anni Quaranta egli studiasse il pensiero giuridico del mondo classico nel tentativo di capire se sia possibile ricondurre la formazione del diritto ad un sentimento di giustizia proprio di ogni individuo, ossia ad un elemento naturale e stabile, e non solamente alla volontà del legislatore. In tal senso Leoni trova elementi interessanti nella distinzione fatta dai greci tra nomos, physis e thesis (concetti ripresi anni dopo da Hayek), nella teoria dell’uguaglianza commutativa di Aristo-tele (considerata il primo tentativo di studiare insieme il diritto e l’economia) e soprattutto nella “scienza del diritto” dei romani, volta a scoprire il diritto più che a crearlo (idea poi sviluppata in Freedom and the Law) Se già nei primi anni Quaranta è possibile trovare alcuni riferimenti alla scienza econo-mica, è solo con la scoperta dell’economia marginalista austriaca che agli occhi di Leoni si svele-rà tutta l’importanza di una comparazione tra il metodo della scienza economica e lo studio del diritto e della politica. Lavorando su tale comparazione e sul concetto di potere, che egli intende come una sorta di ‘bene’, di risorsa diffusa tra tutti i membri della collettività, Leoni arriverà sul finire degli anni Cinquanta ad alcune originali definizioni dei concetti di diritto, di politica e di stato, che lo collocano in una posizione di rilievo negli studi politologici di quel periodo. Pochi anni dopo Leoni giungerà alla sua concezione del diritto come pretesa individuale, descrivendo la formazione del diritto a partire dagli individui e dal loro scambiarsi poteri e pre-tese. Si tratta di un ribaltamento della prospettiva giuridica allora dominante, paragonabile a quello che in economia era stato il ribaltamento operato dalla teoria marginalista: come nell’economia si deve partire dai bisogni, e quindi dalla domanda anziché dall’offerta, così nello studio del diritto si deve partire dalle aspettative, e dalle pretese comuni degli individui, come fatti che determinano la creazione della norma. Si realizza così il completamento di quella visio-ne filosofico politica dell’ordine sociale che vede il concetto di scambio al centro di ogni aspetto della società e che condurrà Leoni ad una seconda concezione della politica, in cui si riduce sempre più l’aspetto della coercizione.
2001
Masala, Antonio
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