La clausola relativa alla intrasmissibilità del credito all'indennizzo per invalidità permanente configura un patto di limitazione della responsabilità.Ammessa quindi la necessità della tutela formale prevista all'art.1341,secondo comma si ritiene che la clausola in questione altera il normale equilibrio contrattuale a danno dell'assicurato.Questo dovrebbe comportare l'affermazione dell'illiceità della clausola secondo il primo comma dell'art.1229 cc.

Clausole abusive e contratto di assicurazione:verso un controllo di tipo sostanziale?

CECCHERINI, GRAZIA
2007-01-01

Abstract

La clausola relativa alla intrasmissibilità del credito all'indennizzo per invalidità permanente configura un patto di limitazione della responsabilità.Ammessa quindi la necessità della tutela formale prevista all'art.1341,secondo comma si ritiene che la clausola in questione altera il normale equilibrio contrattuale a danno dell'assicurato.Questo dovrebbe comportare l'affermazione dell'illiceità della clausola secondo il primo comma dell'art.1229 cc.
2007
Ceccherini, Grazia
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