Il confronto tra le clausole predisposte dall'impresa leasing che la esonerano da ogni responsabilità verso l'utilizzatore con i principi generali vigenti in materia di obbligazioni e di contratti mette in evidenza che nel caso di deroga alla normativa del codice civile occorre ricorrere alla regola della buona fede sotto il particolare riflesso dell'art.1366 c.c.
Titolo: | Alcune riflessioni su contratto di "leasing" e clausole vessatorie |
Autori interni: | |
Anno del prodotto: | 1978 |
Rivista: | |
Abstract: | Il confronto tra le clausole predisposte dall'impresa leasing che la esonerano da ogni responsabilità verso l'utilizzatore con i principi generali vigenti in materia di obbligazioni e di contratti mette in evidenza che nel caso di deroga alla normativa del codice civile occorre ricorrere alla regola della buona fede sotto il particolare riflesso dell'art.1366 c.c. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11568/561 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |
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