Il confronto tra le clausole predisposte dall'impresa leasing che la esonerano da ogni responsabilità verso l'utilizzatore con i principi generali vigenti in materia di obbligazioni e di contratti mette in evidenza che nel caso di deroga alla normativa del codice civile occorre ricorrere alla regola della buona fede sotto il particolare riflesso dell'art.1366 c.c.
Alcune riflessioni su contratto di "leasing" e clausole vessatorie
CECCHERINI, GRAZIA
1978-01-01
Abstract
Il confronto tra le clausole predisposte dall'impresa leasing che la esonerano da ogni responsabilità verso l'utilizzatore con i principi generali vigenti in materia di obbligazioni e di contratti mette in evidenza che nel caso di deroga alla normativa del codice civile occorre ricorrere alla regola della buona fede sotto il particolare riflesso dell'art.1366 c.c.File in questo prodotto:
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